Sanzioni e autodichiarazione
L’autodichiarazione, nell’ultima versione del 26 marzo, prevede quattro tipologie di motivazione per giustificare l’eventuale spostamento fisico, a piedi oppure utilizzando mezzo di locomozione:
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comprovate esigenze lavorative;
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assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, c. 1, lettera b) del d.p.c.m. 22 marzo 2020);
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situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
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motivi di salute.
La necessaria genericità di tali “esenzioni” dall’obbligo di rimanere tra le mura domestiche, ha creato problemi interpretativi. Tali perplessità interpretative e spesso l’atteggiamento delle forze dell’ordine, hanno creato grande confusione. Le domande che più volte occorrono sono: è possibile fare ritorno alla propria residenza provenendo dal domicilio in altro Comune o addirittura Regione? Posso andare a pranzo dei parenti ? Posso correre a più di 200 metri da casa? Posso portare il bimbi piccoli a fare due passi nei pressi di casa? Posso andare ad acquistare alimenti presso il mio negozio di fiducia, il quale però non si trova in prossimità della mia abitazione? Posso andare a lavorare nel negozio, il quale resterà comunque chiuso al pubblico?
A tale confusione hanno ampiamente contribuito le disposizioni locali (Comuni e Regioni), le quali hanno reso difforme ed ancor meno certo ciò che è consentito e ciò che è vietato. La conseguenza è stata il proliferare di sanzioni pecuniarie.
Circa tali sanzioni, si ricorda che il Decreto Legge datato 25 marzo 2020, ha depenalizzato (ovviamente retroattivamente) le violazioni, prima punite ai sensi dell’art. 650 Codice penale., poste in essere fino a tale data, disponendo che a seguito delle infrazioni commesse dal 26 marzo 2020 debba conseguire l’irrogazione di una sanzione amministrativa per una somma che troverà campo tra € 400,00 e € 3.000,00 (4.000,00, ovvero aumento sino ad un terzo, se è commessa alla guida di un veicolo o in caso di recidiva), salvo ovviamente che il fatto costituisca anche reato. In caso di pagamento avvenuto entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione, la somma sarà decurtata del 30%.
Come impugnare la sanzione amministrativa?
Si può domandare l’archiviazione con memoria scritta indirizzata al Prefetto competente (quello del luogo ove è stata commessa la violazione) da presentarsi anche a mezzo pec, entro 30 giorni dalla contestazione, da considerarsi però la sospensione dei termini sino al 11 maggio 2020. Si può domandare, nella medesima memoria, anche di essere sentiti personalmente.
Il Prefetto potrà, quindi, riconoscere le ragione del cittadino e quindi archiviare oppure respingere la richiesta di archiviazione e quindi emettere Ordinanza ingiunzione. Contro quest’ultima sarà sempre possibile ricorrere al Giudice di Pace competente (sempre quello del luogo ove è stata commessa l’infrazione), al fine di chiedere l’annullamento della sanzione.