Le misure del decreto liquidità
PREMESSA
Le misure del decreto liquidità
La scelta del Governo Italiano per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Covid-19 è stata quella di facilitare il ricorso al credito da parte di imprese, liberi professionisti ed autonomi.
Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (d’ora in avanti decreto liquidità) ha introdotto una serie di misure emergenziali, a valere dall’entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020, per assicurare l’erogazione del credito da parte delle Banche e degli altri intermediari autorizzati, garantiti dal Fondo centrale di Garanzia e da Sace S.p.A.
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L’INQUADRAMENTO NORMATIVO
Le norme sono principalmente:
Articolo 13 del decreto liquidità.
Il decreto liquidità prevede l’utilizzo ampliato del Fondo istituito con la l. 662/1997, articolo 2 comma 100 lettera a), attraverso la creazione di 11 tipologie di garanzia su altrettante nuove figure di finanziamenti erogati da banche ed altri operatori autorizzati ed ampliando la copertura del Fondo ad altre ipotesi di finanziamento già esistenti. Viene espressamente abrogato quanto sul punto già previsto dal precedente decreto 18/2020 (il c.d. Cura Italia).
Viene ampliato inoltre l’accesso al microcredito di cui all’articolo 111 TUB.
Il Fondo di Garanzia viene dotato di una somma di € 1.729 milioni. I destinatari delle misure sono le PMI, i professionisti, gli autonomi.
Articolo 1 del decreto liquidità.
Il decreto prevede la copertura di Sace S.p.A. ai finanziamenti erogati dalle Banche ed altri operatori autorizzati ad imprese individuali e collettive.
I costi di questi finanziamenti sono diversi da quelli dell’articolo 13 ed occorre che coloro che li richiedono abbiano esaurito l’accesso al Fondo di garanzia.
Gli aventi diritto sono imprese, e PMI, tra cui vengono ricompresi autonomi, i professionisti con partita IVA.
La dotazione prevista è di 200 miliardi di €, di cui 30 riservati a PMI.
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1. La garanzia del Fondo centrale
La garanzia viene concessa gratuitamente.
1.2. Importo dei finanziamenti
L’importo massimo garantito è € 5.000.000,00 (art. 13 comma 1 lett. b)
1.3. Durata dei finanziamenti
La durata dei finanziamenti standard è di 72 mesi ma sono ammesse deroghe ad esempio per
finanziamenti nel settore immobiliare e turistico o per la rinegoziazione del debito preesistente.
1.4. I beneficiari
Imprese con un numero di dipendenti fino a 499. Tecnicamente, dunque, non parliamo solo di
PMI le quali ai sensi della Raccomandazione UE 2003/361 hanno fino a 250 dipendenti.
1.5. percentuali di garanzia
Si varia dal 90% in garanzia diretta (100% in alcuni casi) al 100% in riassicurazione. In alcuni casi
limitati la garanzia può scendere però all’80% se diretta o al 90% in riassicurazione.
1.6. Importi dei finanziamenti
Variano ma con un tetto di € 5.000.000 a scendere per soglie dei diversi tipi di finanziamento.
3.500.000,00 € (comma 7); € 800.000,00 (Comma 1 lettera n); € 25.000,00 (Comma 1 lettera m).
I parametri base dell’importo del finanziamento cambiano a seconda del finanziamento:
e possono essere:
1.6.1. Finanziamenti fino ad € 5.000.000,00
Alternativamente:
a) Il doppio della spesa salariale annua per il 2019 (o ultimo anno disponibile)
compresi oneri sociali ed il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa
ma formalmente a carico dei subcontraenti);
b) 25% del fatturato totale del beneficiario per il 2019;
c) Fabbisogno dei costi per il capitale di esercizio e per i costi di investimento nei
successivi 18 mesi per imprese fino a 249 dipendenti e nei successivi 12 mesi
per imprese fino a 499 dipendenti
1.6.2. Finanziamenti fino ad € 800.000,00
25% dei ricavi del soggetto beneficiario
1.6.3. Finanziamenti fino ad € 25.000,00
25% dei ricavi del soggetto beneficiario
1.7. Esclusioni
Sono escluse dai finanziamenti garantitile imprese che presentano esposizioni classificate come
“sofferenze” secondo la legislazione e la prassi bancaria.
NON sono invece esclusi:
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a) Beneficiari che presentano alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei
confronti del finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute o
sconfinanti deteriorate ai sensi della legislazione bancaria purché non qualificate tale
oltre il 30 gennaio 2020;
b) Le imprese ammesse in data successiva al 31 dicembre 2019 alla procedura del
concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis R.D. 267/1942 o che
hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67 del R.D. 267/1942 purché alla
data di entrata in vigore del decreto le loro esposizioni non siano classificabili come
deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle
misure di concessione della Banca e questa possa ragionevolmente presumere il
rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza
1.8. la valutazione del rischio
La garanzia è concessa senza l’applicazione del modello di valutazione del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 e non sarà applicato il modulo andamentale.
In alcuni casi l’accesso al fondo è concesso senza valutazione.
Focus finanziamenti fino ad € 25.000,00
Tali finanziamenti hanno un iter di concessione particolarmente semplificato.
Il loro ammontare è quantificato, con il limite sopra indicato, nel 25% del fatturato del richiedente
e l’importo