Fisco
Com’è noto, il governo ha emanato una serie di misure normative volta a fronteggiare l’emergenza economico/sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19.
In particolare, da un punto di vista fiscale, si è cercato di assicurare a varie tipologie di soggetti la liquidità necessaria per superare le inevitabili difficoltà causate dall’interruzione forzata delle attività lavorative o, comunque, per quelle il cui esercizio non è stato temporaneamente interdetto, dal pesante calo dei fatturati delle stesse.
In tale ottica gli interventi più incisivi, ovvero di maggior beneficio per i destinatari, sono stati riservati ai settori commerciali e merceologici più colpiti dalla pandemia in corso, mentre per altre tipologie di contribuenti, teoricamente meno colpiti, la fruibilità delle misure adottate è stata condizionata alla sussistenza di determinati requisiti attestanti le difficoltà economiche dei destinatari.
Il risultato di tali misure, non sempre omogenee e coerenti tra loro è, come spesso accade, un coacervo di disposizioni di non facile lettura e interpretazione, soprattutto con riferimento all’esatta individuazione dei benefici usufruibili dai contribuenti, alle modalità di attuazione degli stessi ed alla sussistenza o meno delle condizioni, qualora previste, per il loro godimento.
A tal proposito, senza la pretesa di poter chiarire in questa sede i vari aspetti controversi della materia, si può individuare nel DL n. 18/2020 (cosiddetto “cura Italia”) la fonte normativa di riferimento; altra fonte di particolare rilevanza è il DL n. 23/2020 (cosiddetto “decreto liquidità imprese”) che ha, tra l’altro, modificato alcune delle disposizioni, di carattere fiscale, previste dal cosiddetto “cura Italia”.
Volendo succintamente elencare, riguardo a dette fonti normative, le disposizioni di maggior interesse sul piano delle misure fiscali atte a realizzare le finalità sopra ricordate, sono degni di menzione i seguenti articoli.
Con l’ art. 61 del cosiddetto decreto “cura Italia” sono stati sospesi, per specifiche tipologie di soggetti, i termini dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta ed i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I relativi versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione o mediante 5 rate a decorrere da maggio 2020.
Con il successivo art. 62 sono stati sospesi determinati adempimenti tributari per tutti i contribuenti aventi domicilio o sede legale o operativa in Italia con termine per adempiere fino al 30 giugno 2020.
Di sicuro interesse per tutti i contribuenti, senza alcuna condizione afferente il relativi fatturato, sono pure gli artt. 67 e 68 del medesimo decreto “cura Italia”.
Con il primo articolo è stata disposta la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 delle attività (tra l’altro) di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La stessa Agenzia delle Entrate, con un documento di prassi ufficiale, ha chiarito che durante il periodo di sospensione non potrà farsi luogo alla notifica di avvisi di accertamento o cartelle di pagamento né si potranno iniziare azione esecutive da parte dell’Agenzia per la Riscossione.
Con l’art. 68 sono stati sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di versamento degli importi recati nelle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e negli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps; i versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.
Lo stesso articolo, inoltre, ha differito al 30 maggio 2020 il pagamento della rata del 28 febbraio 2020 relativa alla cosiddetta “rottamazione ter” e della rata del 31 marzo 2020 relativa al cosiddetto “saldo e stralcio”.
Inoltre, con gli articoli 63, 64 e 65, in presenza di specifiche condizioni, sono stati disposti incentivi fiscali a favore di lavoratori dipendenti (art. 63), di esercenti attività d’impresa, arte o professione a fronte delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64) e di esercenti attività in immobili compresi nella categoria catastale C/1 “botteghe e negozi” (art. 65).
Disposizioni fiscali di sicuro interesse sono poi contenute nel ricordato “decreto liquidità” (DL n. 23/2020) che:
– con l’art. 18 ha sospeso, per i mesi di maggio e di aprile 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi (I) all’Iva, (II) alle ritenute alla fonte (III) alle trattenute concernenti l’addizionale regionale e comunale che i soggetti beneficiari di detta disposizione – esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel precedente periodo d’imposta (2019) – hanno operato in qualità di sostituti d’imposta.
Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo, per gli stessi soggetti, ha disposto la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tuttavia, sempre in virtù del citato art. 18, i benefici di cui sopra sono condizionati a determinati parametri economici, attestanti un calo del fatturato del 33% subito dai potenziali beneficiari nei mesi di aprile e maggio 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente (2019).
Le stesse disposizioni si applicano anche ai medesimi soggetti di cui sopra che abbiano realizzato nel periodo d’imposta precedente (2019) ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso il calo del fatturato relativo ai mesi di aprile e maggio 2020 dovrà essere pari al 50% del fatturato inerente gli stessi mesi del 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o tramite cinque rate a partire da giugno 2020.
– con l’art. 19 si conferisce a tutti i contribuenti con domicilio fiscale o sede legale o operativa in Italia, la facoltà di non essere assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta relativamente ai compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Ciò a condizione che i potenziali beneficiari non abbiano realizzato ricavi o compensi superiori ad € 400.000 nel precedente periodo d’imposta e non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato nel mese precedente.
Le disposizioni appena richiamate non esauriscono, ovviamente, il ventaglio di opportunità delle quali possono beneficiare i contribuenti per superare le inevitabili difficoltà causate dalla triste e preoccupante situazione, non sono economica, che tutti stiamo affrontando.
La consulenza che il team di professionisti di avvocati@ius può offrire rappresenta un valido ed essenziale strumento per sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione del governo, le quali, in mancanza di una conoscenza approfondita ed integrata della materia, rischiano di restare lettera morta.
In quest’ottica, è essenziale anche la consulenza che lo stesso team di professionisti può offrire in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile e successivi aggiornamenti, costituendo essa un indispensabile supporto per la ripresa delle (si spera) normali attività.